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Formazione, informazione, addestramento e affiancamento - conservazione attestati

  1. Formazione

Con l’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 , è stato stabilito definitivamente che la formazione deve avvenire prima che il lavoratore inizi a svolgere le proprie mansioni nonostante il vecchio limite del 60 giorni non autorizzava comunque a posticipare la formazione.

Una modifica che conferma un principio fondamentale della prevenzione ovvero, nessun lavoratore può iniziare un’attività ed essere esposto a rischi senza prima aver ricevuto le necessarie conoscenze per affrontarli in modo sicuro.

il lavoratore dovrà quindi partecipare ad una formazione iniziale che si articola in 2 moduli:

  • Formazione generale: durata minima di 4h valido per ogni settore
  • Formazione Specifica con durata minima di:
    • 4h aziende a rischio basso
    • 8h aziende a rischio medio
    • 12h aziende a rischio alto

Questa formazione prevede un aggiornamento ogni 5 anni ( 3 per edilizia in base al CCNL) della durata di almeno 6h nel quale devono essere trattate le evoluzioni e innovazioni significative, applicazioni pratiche e/o approfondimenti giuridico/normativi, tecnici, organizzativo gestionali sulla sicurezza.

  1. Informazione

Il D.lgs. 81/2008 definisce l’informazione come il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

Con l’informazione, infatti, i lavoratori imparano a riconoscere, e di conseguenza a ridimensionare e a controllare, i rischi presenti in azienda.

L’informazione ha un ruolo così importante da costituire un obbligo, seppur delegabile, per il datore di lavoro. La violazione di tale obbligo può essere sanzionata.

Nello specifico, il datore di lavoro è tenuto a informare i lavoratori su:

  • rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale;
  • procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
  • nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli artt. 45 e 46 (primo soccorso e prevenzione incendi);
  • nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.

Secondo il comma 2, invece, ciascun lavoratore deve ricevere informazioni particolari su:

  • rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
  • pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
  • misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Art. 36 D.Lgs. 81/2008, comma 4

  • Il comma 4 specifica che il contenuto della suddetta informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.
  • Inoltre, laddove l’informazione riguardi i lavoratori immigrati, il percorso informativo deve essere preceduto da una verifica della comprensione della lingua utilizzata.

Registrazione dell’avvenuta informazione ai lavoratori:

Secondo quanto previsto dall’art 36 del D.lgs. 81/08, è necessario redigere un modello che attesti l’avvenuta informazione dei lavoratori.

La formazione e l’informazione dei lavoratori deve essere svolta all’ assunzione del lavoratore.

Tale informazione deve essere ripetuta ogni qualvolta che vengono effettuare modifiche all’organigramma, alle figure chiave della sicurezza, ai prodotti e sostanze chimiche, al processo produttivo,  alle lavorazioni o macchinari ecc….

A tal fine Studio SIS S.r.l. mette a disposizione gratuitamente il fac-simile allegato alla presente circolare

 

  1. Addestramento e affiancamento

L’addestramento è l’attività di esercitazione pratica che permette ai lavoratori di apprendere l’uso corretto e in sicurezza di:

  • attrezzature;
  • macchine;
  • impianti;
  • sostanze chimiche nei processi lavorativi;
  • dispositivi di protezione collettiva ed individuale (DPI).

Può essere previsto un addestramento dei lavoratori specifico anche per lo svolgimento in sicurezza di procedure lavorative particolari.

Ricordiamo che la formazione e l’addestramento dei lavoratori sull’uso di DPI classificati di terza categoria, è un obbligo a carico del Datore di Lavoro indicato all’art. 77 comma 5 del D.lgs. 81/08.

Cosa differenzia l’addestramento da informazione e formazione?

L’addestramento in materia di sicurezza sul lavoro viene effettuato a completamento di un percorso di informazione e formazione del lavoratore e consiste nello svolgimento di attività pratiche al fine di far apprendere al lavoratore le corrette modalità di utilizzo di attrezzature, macchine, impianti, prodotti chimici, DPI…

Chi deve provvedere all’addestramento/affiancamento dei lavoratori?

L’obbligo è in capo al Datore di Lavoro o al Dirigente che dovrà provvedere all’addestramento dei lavoratori attraverso una persona esperta (che potrà essere il Preposto, lavoratore esperto, tecnico installatore o formatore della ditta produttrice), che conosca bene macchine, attrezzature, procedure e tutti i rischi connessi al loro utilizzo nonché le relative norme di riferimento.

Registrazione dell’avvenuto addestramento/affiancamento

L’addestramento dei lavoratori deve essere tracciato e verbalizzato in appositi registri, anche informatizzati come previsto dal nuovo art. 37 comma 5.

Tale addestramento deve essere ripetuto ogni qualvolta che vengono effettuare modifiche alle lavorazioni , introduzione di nuovi macchinari, cambio mansione ecc.

A tal fine Studio SIS S.r.l. mette a disposizione gratuitamente il fac-simile “modello registro addestramento” allegato alla presente circolare

 

  1. conservazione degli attestati/verbali di informazione/addestramento

Tutto ciò che riguarda la formazione del lavoratore ovvero, attestati di formazione, verbali di informazione e addestramento , fa parte del fascicolo di formazione del rispettivo lavoratore e pertanto vanno conservati per tutto il periodo in cui il lavoratore è assunto presso l’azienda;

Gli attestati sono dei lavoratori che hanno frequentato il corso di formazione, pertanto, una volta concluso il rapporto di lavoro, gli attestati andranno consegnati al lavoratore.

Nota: anche se il periodo di conservazione è di 10 anni si consiglia di conservarli per  tutta la durata del rapporto di lavoro perché unitamente ai corsi di aggiornamento deve essere sempre presente anche il primo attestato di formazione.

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