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Formazione - informazione e addestramento dei lavoratori

FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI ai sensi dell’art 36 del Dlgs 81/08 e s.m.i. 

L’art. 36 D.lgs. 81/2008 stabilisce che il datore è tenuto a garantire un’adeguata informazione al lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro

l’informazione rappresenta il primo step sui processi di sensibilizzazione e diffusione della conoscenza da parte del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori, in materia di rischi e prevenzione.

Il D.lgs. 81/2008 definisce l’informazione come il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

Con l’informazione, infatti, i lavoratori imparano a riconoscere, e di conseguenza a ridimensionare e a controllare, i rischi presenti in azienda. È in questa ottica che si sviluppa l’art. 36 del D.lgs. 81/2008, stabilendo i contenuti dell’informazione da fornire ai lavoratori.

L’informazione ha un ruolo così importante da costituire un obbligo, seppur delegabileper il datore di lavoro. La violazione di tale obbligo può essere sanzionata.

 

Cosa prevede l’art. 36 del Testo Unico sulla Sicurezza?

Il comma 1 e il comma 2 dell’art. 36 del D.lgs. 81/2008 definiscono i singoli casi in cui il datore di lavoro è tenuto a fornire un’adeguata informazione ai lavoratori.

Nello specifico, il datore di lavoro è tenuto a informare i lavoratori su:

  • rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale;
  • procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
  • nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli artt. 45 e 46 (primo soccorso e prevenzione incendi);
  • nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.

Secondo il comma 2, invece, ciascun lavoratore deve ricevere informazioni particolari su:

  • rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
  • pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
  • misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Art. 36 D.lgs. 81/2008, comma 3

Il comma 3 chiarisce che, per i lavoratori a domicilio e per quelli che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati (portieri, custodi, ecc.), le informazioni devono riguardare:

  • i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale;
  • i rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
  • i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
  • le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

 

Art. 36 D.lgs. 81/2008, comma 4

  • Il comma 4specifica che il contenuto della suddetta informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.
  • Inoltre, laddove l’informazione riguardi i lavoratori immigrati, il percorso informativo deve essere preceduto da una verifica della comprensione della lingua utilizzata.

 

Come attestare l’avvenuta informazione ai lavoratori:

Secondo quanto previsto dall’art 36 del D.lgs. 81/08, è necessario redigere un modello che attesti l’avvenuta informazione dei lavoratori.

La formazione e l’informazione dei lavoratori deve essere svolta all’ assunzione del lavoratore.

Tale informazione deve essere ripetuta ogni qualvolta che vengono effettuare modifiche all’organigramma, alle figure chiave della sicurezza, ai prodotti e sostanze chimiche, al processo produttivo,  alle lavorazioni o macchinari ecc.

A tal fine Studio SIS S.r.l. mette a disposizione gratuitamente 2 fac-simile scaricabili nei moduli allegati

 

ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI – art 37 comma 5 – D.lgs. 81/08

L’addestramento è l’attività di esercitazione pratica che permette ai lavoratori di apprendere l’uso corretto e in sicurezza di:

  • attrezzature;
  • macchine;
  • impianti;
  • sostanze chimiche nei processi lavorativi;
  • dispositivi di protezione collettiva ed individuale (DPI).

Può essere previsto un addestramento dei lavoratori specifico anche per lo svolgimento in sicurezza di procedure lavorative particolari.

Ricordiamo che l’addestramento dei lavoratori sull’uso di DPI classificati di terza categoria, è un obbligo a carico del Datore di Lavoro indicato all’art. 77 comma 5 del D.lgs. 81/08.

Cosa differenzia l’addestramento da informazione e formazione?

L’addestramento in materia di sicurezza sul lavoro viene effettuato a completamento di un percorso di informazione e formazione del lavoratore e consiste nello svolgimento di attività pratiche al fine di far apprendere al lavoratore le corrette modalità di utilizzo di attrezzature, macchine, impianti, prodotti chimici, DPI…

Chi deve provvedere all’addestramento dei lavoratori?

L’obbligo è in capo al Datore di Lavoro o al Dirigente che dovrà provvedere all’addestramento dei lavoratori attraverso una persona esperta (che potrà essere il Preposto, lavoratore esperto, tecnico installatore o formatore della ditta produttrice), che conosca bene macchine, attrezzature, procedure e tutti i rischi connessi al loro utilizzo nonché le relative norme di riferimento.

Per quanto riguarda le attrezzature di lavoro indicate dall’accordo stato regioni del 22/02/2012?

Con l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 sono state individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e addestramento all’uso.
Tra le attrezzature per le quali è prevista una specifica abilitazione ci sono le seguenti:

  • Gru per autocarro
  • Gru a Torre
  • Gru Mobili
  • Trattori
  • Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
  • Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo a braccio telescopico, di tipo industriale, di tipo telescopico rotativo
  • Macchine Movimento Terra
  • Pompe Calcestruzzo

La formazione dei lavoratori addetti all’uso di queste attrezzature di lavoro, come previsto dall’ Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, deve seguire precisi percorsi, durate e modalità, contemplando una formazione teorica e addestramento pratico, con verifiche di apprendimento eseguite anche “in campo”.

L’addestramento dei lavoratori deve essere registrato?

È importante ricordare che a seguito alle modifiche apportate al D. Lgs. 81/08 dalla Legge 215/21, l’addestramento dei lavoratori deve essere tracciato e verbalizzato in appositi registri, anche informatizzati come previsto dal nuovo art. 37 comma 5.

Tale addestramento deve essere ripetuto ogni qualvolta che vengono effettuare modifiche alle lavorazioni , introduzione di nuovi macchinari, cambio mansione ecc….

A tal fine Studio SIS Srl mette a disposizione gratuitamente il fac-simile “Modulo di Registrazione Addestramento” scaricabile nei moduli allegati.

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