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LAVORI IN QUOTA: Normativa e Formazione

I lavori in quota costituiscono una delle attività lavorative a maggior rischio di infortunio.
Fondamentale per garantire la sicurezza nelle attività con rischio caduta dall’alto è la formazione e l’addestramento degli addetti ai lavori in quota, cioè quei lavoratori che dovranno utilizzare correttamente le attrezzature e i dispositivi di protezione collettivi ed individuali messi a loro disposizione per operare in sicurezza durante le lavorazioni in quota in condizioni di rischio di caduta dall’alto.

Cosa si intende per lavori in quota?

L’art. 107 del D.lgs 81/08 definisce il lavoro in quota come le attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da un’altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile; sono comprese anche le attività di scavo che prevedono profondità superiori a 2 metri.

La definizione di lavoro in quota non rappresenta necessariamente un’attività svolta in alto, ma qualunque lavoro che prevede la possibilità di caduta da oltre 2 metri è definito come tale.

Lavori in quota: normativa e obblighi del datore di lavoro

La normativa per lavori in quota è rappresentata dal Titolo IV (capo II) del D.Lgs. 81/08 che disciplina la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione da attuare. In particolare, l’art.111 stabilisce gli obblighi in capo al datore di lavoro, il quale ha il compito di scegliere le attrezzature più idonee per garantire condizioni di lavoro sicure rispettando i seguenti criteri:

  • priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali;
  • scelta di attrezzature di lavoro aventi dimensioni confacenti alla natura dei lavori da eseguire.

Il datore di lavoro deve assolvere anche ad altri obblighi quali:

  • scegliere il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego;
  • disporre l’utilizzo di una scala a pioli sul posto di lavoro in quota casi in cui l’uso di altre attrezzature non risulti sicuro;
  • impiegare sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e sedili sicurezza quando dalla valutazione di rischio risulta che il lavoro può essere svolto in condizioni di sicurezza per breve durata;
  • individuare le misure che mirano a minimizzare i rischi per i lavoratori prevedendo, laddove sia necessario, l’impiego di dispositivi di protezione contro le cadute;
  • comunicare l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute;
  • effettuare lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  • vietare l’assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori.

Formazione per i lavori in quota

Attualmente la legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro non fornisce indicazioni di dettaglio sulle caratteristiche dei corsi di formazione per lavori in quota: non è in vigore alcuna legge, decreto o accordo stato regioni che vada a normare in termini di durata, contenuti ecc. la formazione per gli addetti ai lavori in quota.
pertanto il riferimento di legge sull’obbligo di formazione per gli addetti ai lavori in quota è il D.lgs. 81/08 che prescrive, come già evidenziato, che il datore di lavoro deve formare e addestrare i lavoratori.

Nello specifico, la formazione deve riguardare:

  • i rischi cui sono soggetti;
  • il corretto utilizzo dei DPI;
  • l’utilizzo delle attrezzature;
  • le misure di prevenzione e protezione.
la formazione per i lavoratori addetti in quota non può risolversi con la sola formazione teorica ma deve prevedere anche un addestramento pratico.

lo staff di Studio SIS è a disposizione per organizzare corsi di formazione per lavoratori addetti all’utilizzo dei DPI di III Categoria per l’esecuzione di lavori in quota.
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