Gentile cliente,
Dal 7 aprile 2026 è entrata in vigore la Legge 11 marzo 2026, n. 34, che introduce una novità molto importante in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con effetti diretti sulle aziende che utilizzano il lavoro agile (smartworking).
La nuova disciplina assume un rilievo concreto per tutte le organizzazioni che applicano forme di smart working, anche in modo non continuativo.
Con l’articolo 11 della legge 34/2026 è stato inserito nel Testo Unico Sicurezza il nuovo articolo 3, comma 7-bis.
La disposizione stabilisce che, per l’attività prestata in modalità di lavoro agile, il datore di lavoro deve garantire tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con questa modalità di esecuzione del rapporto, con particolare riferimento anche all’utilizzo dei videoterminali.
Il DL deve provvedere alla redazione di una informativa scritta, da trasmettere al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale. L’informativa deve individuare i rischi generali e i rischi specifici connessi al lavoro agile. Non si tratta, quindi, di un adempimento meramente formale, ma di uno strumento prevenzionistico che deve essere costruito in modo coerente con le attività effettivamente svolte, con l’organizzazione aziendale e con i rischi tipici della prestazione resa da remoto.
Il documento dovrà essere chiaro, aggiornato e tracciabile, che affronti almeno i principali profili di rischio collegati alla prestazione esterna: uso corretto di pc e altri dispositivi, postura e videoterminali, organizzazione della postazione di lavoro, pause, connessione elettrica, uso appropriato degli strumenti aziendali, tutela dei dati, nonché collaborazione del lavoratore nell’attuazione delle misure di prevenzione. La stessa norma richiama infatti espressamente il dovere del lavoratore di cooperare con il datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione fuori dai locali aziendali.
Sanzioni
L’aspetto più rilevante della riforma è però quello sanzionatorio. La legge 34/2026 ha modificato anche l’articolo 55 del d.lgs. 81/2008, inserendo espressamente la violazione dell’obbligo informativo relativo al nuovo comma 7-bis tra le ipotesi sanzionate penalmente. In caso di mancata consegna dell’informativa, il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi oppure con l’ammenda da 1.708,61 euro a 7.403,96 euro.
In allegato si trasmette il il “modello di informativa” che può essere modificato e adeguato per ogni realtà;